IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 3 febbraio  2003,  n.  14,  ed  in  particolare  gli
articoli 1 e 2 e l'allegato A; 
  Vista la direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o  totalmente
disidratato destinato all'alimentazione umana; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  1997,
n. 54; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 2004; 
  Considerato che la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  non
ha espresso il prescritto parere nel termine di cui  all'articolo  2,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 febbraio 2004; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,  della
salute, delle  politiche  agricole  e  forestali  e  per  gli  affari
regionali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica  ai  tipi  di  latte  conservato,
parzialmente  o  totalmente  disidratato  definiti  all'allegato   I,
destinati all'alimentazione umana. 
  2.  Ai  prodotti  definiti  all'allegato   II   si   applicano   le
disposizioni previste dal presente decreto per  i  medesimi  prodotti
dell'allegato I a cui si riferiscono. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La legge 3 febbraio 2003, n.  14,  reca:  «Disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  Legge   comunitaria
          2002». 
              - Gli articoli 1, 2 e l'allegato A della  citata  legge
          cosi' recitano: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in vigore  della  presente  legge,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per le politiche comunitarie e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B nonche', qualora sia previsto il  ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive elencate nell'allegato A,  sono  trasmessi,  dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          perche' su di essi  sia  espresso,  entro  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono  emanati
          anche in mancanza del parere. Qualora il  termine  previsto
          per il parere dei competenti organi parlamentari scada  nei
          trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  dei   termini
          previsti ai commi 1 e 4 o  successivamente,  questi  ultimi
          sono prorogati di novanta giorni. 
              4. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo puo' emanare, con  la  procedura
          indicata nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative  e
          correttive dei decreti legislativi  emanati  ai  sensi  del
          comma 1. 
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,   della   Costituzione,   i   decreti    legislativi
          eventualmente  adottati   nelle   materie   di   competenza
          legislativa delle regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
          province autonome nelle quali non sia ancora in  vigore  la
          propria normativa di attuazione, alla data di scadenza  del
          termine  stabilito   per   l'attuazione   della   normativa
          comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere  dalla
          data di entrata in vigore  della  normativa  di  attuazione
          adottata da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e, nelle materie di competenza  concorrente,  dei  principi
          fondamentali stabiliti dalla legislazione  dello  Stato.  A
          tale  fine  i  decreti   legislativi   recano   l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.». 
              «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  al
          capo II ed in aggiunta a quelli contenuti  nelle  direttive
          da  attuare  nonche'  a  quelli,  per  quanto  compatibili,
          contenuti nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
          successive modificazioni,  i  decreti  legislativi  di  cui
          all'art. 1 sono informati ai seguenti  principi  e  criteri
          direttivi generali: 
                a) le amministrazioni direttamente interessate 
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative; 
                b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti 
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  sono  introdotte  le   occorrenti   modifiche   o
          integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie
          oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
          semplificazione amministrativa; 
                c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, 
          ove   necessario   per   assicurare   l'osservanza    delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  103.291
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  non
          inferiore a 103 euro e non  superiore  a  103.291  euro  e'
          prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
          pericolo  interessi  diversi  da  quelli  sopra   indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni  sopra  indicate  sono  determinate   nella   loro
          entita', tenendo conto della diversa  potenzialita'  lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che l'infrazione puo' recare  al  colpevole  o
          alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In  ogni
          caso   sono   previste   sanzioni   identiche   a    quelle
          eventualmente gia' comminate dalle  leggi  vigenti  per  le
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi; 
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e 
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
          di attuazione delle  direttive;  alla  relativa  copertura,
          nonche' alla copertura delle minori  entrate  eventualmente
          derivanti dall'attuazione delle direttive,  in  quanto  non
          sia possibile fare fronte con i fondi gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183, per un ammontare non  superiore  a  50  milioni  di
          euro; 
                e) all'attuazione di direttive che modificano 
          precedenti direttive  gia'  attuate  con  legge  o  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modifiche   alla   legge   o   al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
                f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, 
          nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni  delle
          direttive medesime,  tenuto  anche  conto  delle  eventuali
          modificazioni  comunque   intervenute   fino   al   momento
          dell'esercizio della delega; 
                g) quando si verifichino sovrapposizioni di 
          competenze fra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione  e   adeguatezza   e   le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili. 
                                     ---- 
                                                           Allegato A 
                                                (Art. 1, commi 1 e 3) 
              2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
          6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo  ai
          medicinali veterinari (14); 
              2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
          6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo  ai
          medicinali per uso umano; 
              2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa 
          a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  la  peste  suina
          classica; 
              2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
          19 dicembre 2001, che modifica la  direttiva  94/57/CE  del
          Consiglio relativa alle disposizioni e  alle  norme  comuni
          per gli organi che effettuano le ispezioni e le  visite  di
          controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle
          amministrazioni marittime (15); 
              2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
          21 gennaio 2002, che modifica la direttiva  85/611/CEE  del
          Consiglio concernente il coordinamento  delle  disposizioni
          legislative, regolamentari ed amministrative in materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le  societa'  di
          gestione ed i prospetti semplificati (16); 
              2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
          21 gennaio 2002, che modifica la direttiva  85/611/CEE  del
          Consiglio concernente il coordinamento  delle  disposizioni
          legislative, regolamentari ed amministrative in materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM; 
              2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, 
          relativa  a  determinati   tipi   di   zucchero   destinati
          all'alimentazione umana; 
              2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, 
          relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e
          alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana; 
              2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, 
          relativa a taluni tipi di latte conservato  parzialmente  o
          totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana; 
              2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che 
          modifica la direttiva 77/388/CEE al fine  di  semplificare,
          modernizzare e armonizzare  le  modalita'  di  fatturazione
          previste in materia di IVA; 
              2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che 
          modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva  92/80/CEE  e
          la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le
          aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati; 
              2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
          5 marzo 2002, che  modifica  la  direttiva  79/267/CEE  del
          Consiglio per quanto riguarda il  margine  di  solvibilita'
          delle imprese di assicurazione sulla vita (18); 
              2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
          5 marzo 2002, che  modifica  la  direttiva  73/239/CEE  del
          Consiglio per quanto riguarda il  margine  di  solvibilita'
          delle   imprese   di   assicurazione   nei   rami   diversi
          dall'assicurazione sulla vita (19); 
              2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che 
          modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto
          riguarda  il  regime  di  imposta   sul   valore   aggiunto
          applicabile ai servizi di radiodiffusione e di  televisione
          e a determinati servizi prestati tramite mezzi  elettronici
          (20); 
              2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
          10 giugno 2002, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
          degli Stati membri relative agli integratori alimentari; 
              2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa 
          al catalogo comune delle varieta' delle  specie  di  piante
          agricole (21); 
              2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa 
          alla  commercializzazione  delle  sementi  di  barbabietole
          (22); 
              2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa 
          alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (23); 
              2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa 
          alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (24); 
              2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa 
          alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose
          e da fibra (25); 
              2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante 
          disposizioni specifiche per la lotta contro la peste  suina
          africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE  per
          quanto riguarda la malattia di Teschen  e  la  peste  suina
          africana; 
              2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che 
          modifica   la   direttiva    2002/57/CE    relativa    alla
          commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
          fibra.». 
              - La direttiva del Consiglio n. 2001/114/CE e' 
          pubblicata in GUCE l7 gennaio 2002, n. L 15. 
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: 
          «Attuazione  delle  direttive  89/395/CEE  e   89/396   CEE
          concernenti  l'etichettatura,   la   presentazione   e   la
          pubblicita' dei prodotti alimentari». 
              - Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, reca: 
          «Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24
          settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale  dei
          prodotti alimentari». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 
          1997, n. 54, reca: «Regolamento  recante  attuazione  delle
          direttive 92/46 e 92/47/CEE  in  materia  di  produzione  e
          immissione sul mercato di latte e di  prodotti  a  base  di
          latte».